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DECRETO prot. n.439 del 13 dicembre 2016.
VISTO l’art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell’art. 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;
CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;
VISTA la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale n.6636 del 28 novembre 2016;
DECRETA
Art. 1
1. E’ vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2017 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
c) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 6 gennaio;
d) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 14 aprile;
e) dalle ore 09.00 alle ore 16.00 del 15 aprile;
f) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 17 aprile;
g) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 25 aprile;
h) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 1° maggio;
i) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 1° giugno;
j) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 2 giugno;
k) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 1° luglio;
l) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 dell'8 luglio:
m) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 15 luglio;
n) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 22 luglio;
o) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 28 luglio;
p) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 29 luglio;
q) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 4 agosto;
r) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 5 agosto;
s) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 12 agosto;
t) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 15 agosto;
u) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 19 agosto;
v) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 26 agosto;
w) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 1° novembre;
x) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 dell'8 dicembre;
y) dalle ore 08.00 alle ore 14.00 del 23 dicembre;
z) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 25 dicembre;
aa) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.
Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dalle norme del regolamento CE n. 165/2014 e successive modifiche, cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-
4.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-
6.
7. Le disposizioni riportate nei precedenti commi si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 3
1. Il divieto di cui all’articolo 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, società di erogazione di servizi pubblici essenziali – gas, luce, acqua – con documentazione a bordo da esibire in occasione di controlli di polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite dagli stessi organi di controllo, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
1) giornali, quotidiani e periodici;
2) prodotti per uso medico;
3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili che devono essere trasportate in regime ATP;
r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all’interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
2 . Il divieto di cui all’articolo 1 non trova applicazione altresì:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, il divieto di cui all’articolo 1 non trova applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-
Art. 4
1. Dal divieto di cui all’articolo 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all’articolo 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui all’articolo 4, comma 1 lettera c), le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-
a) l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all’articolo 4, comma 2.
2.
a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui all’articolo 4, comma 1 lettera c), le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-
a) il giorno o i giorni di validità; l’estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare, o alla tipologia di trasporto da autorizzare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all’articolo 4, comma 2.
2.
Art. 7
1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’articolo 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-
2.
3.
4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui all’articolo 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli in possesso, ai sensi decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’articolo 1, dal 27 maggio al 10 settembre compresi, dalle ore 08.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.
4. Il divieto di circolazione per le merci pericolose di cui al comma 1 non trova applicazione, per comprovate necessità di servizi, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a) militari e delle Forze di Polizia;
b) militari appartenenti a Forze Armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purchè muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;
c) civili commissionati dalle Forze Armate muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriali 2 settembre 1977 integrato con decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente;
Di ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura-
Art. 10
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le Prefetture-
2.
3.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
IL MINISTRO